Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal titolo abilitativo all'intervento edilizio e gli interventi di ristrutturazione eseguiti in assenza o in totale difformità dal permesso di costruire, devono essere rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell'abuso.
Se però risulta impossibile demolire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 33 e 34 prevede la facoltà di avvalersi della cosiddetta fiscalizzazione dell'illecito edilizio.
L'impossibilità di demolire deve essere fatta valere dall'interessato e accertata dal Comune nella fase successiva all'ingiunzione, ovvero quando si perviene all'emissione dell'ordine di demolizione.
La fiscalizzazione dell'illecito edilizio consiste nell'applicare una sanzione pecuniaria:
- per interventi in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio dell'attività alternativa al permesso di costruire, pari al triplo del costo di produzione della parte di opera realizzata in difformità se ad uso residenziale e pari al triplo del valore venale valutato dall'Agenzia del territorio se ad uso diverso dal residenziale (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 34)
- per interventi di ristrutturazione edilizia in assenza o in totale difformità dal permesso di costruire, pari al doppio dell'aumento di valore dell'immobile che, per immobili ad uso residenziale è determinato in base ai criteri previsti dalla Legge 27/07/1978, n. 392, per immobili ad uso diverso dal residenziale è valutato dall'Agenzia del territorio (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 33)
La fiscalizzazione dell'illecito edilizio non equivale a una sanatoria dell'abuso edilizio in quanto non determina una regolarizzazione dell'illecito e non autorizza il completamento delle opere che vengono tollerate, nello stato in cui si trovano, solo in funzione della conservazione di quelle realizzate legittimamente (Sentenza della Corte di Cassazione 23/03/2004, n. 13978).